13 Febbraio 2017

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 Febbraio 13, 2017
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CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

I clienti che chiedono campionamenti ed analisi alle emissioni in atmosfera devono verificare la rispondenza  delle caratteristiche dei punti di emissione alle norme tecniche citate in seguito. La postazione a servizio del punto di campionamento è considerata luogo di lavoro, in  quanto è utilizzata secondo la periodicità prescritta dall’autorizzazione provinciale da personale  dell’azienda (o da ditte esterne per conto della stessa) per i campionamenti di autocontrollo, inoltre è utilizzata dagli organi di controllo per effettuare le misure di valutazione del rispetto del valore limite di emissione.

Deve essere assicurato che i punti di prelievo siano accessibili in sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (TESTO UNICO) e delle norme collegate e delle prescrizioni autorizzative. Sulla base degli indirizzi tecnici e delle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro, i gestori degli impianti assoggettati al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC)  regolamentato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ed in generale tutte le imprese esercenti impianti con emissioni convogliate in atmosfera sono tenute a rendere sempre accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte V art. 29-decies commi 3 e 41, art. 268 comma 1 lett. p)2 e art. 269 comma 93,  dalla L. 21/01/1994 n. 614 e dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 44 del 19/04/1995 art. 14 comma 35. Inoltre secondo quanto espressamente indicato nella D.G.R. Emilia Romagna n. 1769/2010 Allegato 3A  punto F.13, i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia  previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

I tecnici di laboratorio incaricati ai campionamenti alle emissioni sono istruiti sul fatto che, in assenza delle condizioni di sicurezza, non procederanno alle operazioni di campionamento e saranno comunque addebitati al cliente i costi orari e di trasferta. Nel caso in cui le caratteristiche dei camini e dei punti di prelievo si discostino da quelli previsti dalla norma  UNI EN 10169:2001 sul Rapporto di Prova sarà indicato che non si rispettano le condizioni ottimali di  prelievo. Ciò non significa che i campionamenti non possono essere eseguiti né che i risultati non siano validi ai fini degli autocontrolli.

Il tecnico per sicurezza ambientale Dario Capone

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